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Il ruolo dell'agricoltura multifunzionale per lo sviluppo turistico delle aree rurali

Il ruolo dell'agricoltura multifunzionale per lo sviluppo turistico delle aree rurali
di Christian Deidda

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
Corso di Laurea: Lingue e Culture Straniere
Relatore: Chiar.mo Prof. Mauro Dini
Anno Accademico 2017 -2018

1.3 - La legge di Orientamento 228/2001: l'agricoltura multifunzionale nella legge italiana

In Italia il riconoscimento ufficiale del ruolo multifunzionale dell'agricoltura ha trovato riscontro solo nel 2001, grazie all'emanazione del decreto legislativo n.288 del 18 maggio, il quale, come dichiarato da Coldiretti, ha segnato una svolta epocale all'interno del settore agricolo. Il suddetto decreto, infatti, è stato il primo a indicare quali attività possono essere considerate parte dell'agricoltura multifunzionale e a occuparsi dell'incentivazione della collaborazione tra imprese agricole e pubblica amministrazione, dando la possibilità all'imprenditore agricolo di svolgere un ruolo chiave all'interno della comunità nella quale egli vive e svolge il proprio mestiere (Finocchio, 2008).
Il D.Lgs 228/2001 si compone di 36 articoli, atti a regolamentare le differenti tipologie di soggetti ed attività agricole, le varietà di contratti agrari che possono essere messe in atto, i rapporti tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni e gli interventi per il rafforzamento della filiera agroalimentare. Di seguito verranno analizzate le novità di rilievo introdotte dalla normativa in questione (Coldiretti, 2003).

  • Art.1 – Imprenditore agricolo: l'articolo 1 si può definire come il più significativo dell'intero decreto, in quanto fornisce una nuova definizione di imprenditore agricolo che sostituisce quella precedente del 1942, ormai considerata obsoleta. La nuova definizione sottolinea, nello specifico, i ruoli che l'imprenditore agricolo è in grado di svolgere al giorno d'oggi all'interno della propria attività, in quanto essere agricoltore nell'epoca contemporanea non significa necessariamente concentrarsi nella sola produzione di alimenti ma, al contrario, tale ruolo si traduce nello svolgimento di servizi utili alla collettività, collegati all'impresa ma non necessariamente alla sua funzione primaria. In una sola parola: multifunzionalità.
  • Art.3 – Attività agrituristiche: tale norma assicura all'impresa agricola agrituristica un ruolo di rilievo nelle strategie di promozione del territorio rurale (in particolare nelle zone collinari e nell'entroterra), aumentando il numero di attività che possono essere svolte al suo interno, con lo scopo di accrescere il numero di visitatori nelle suddette zone, altrimenti svantaggiate, in quanto prive di strutture alberghiere. Grazie alla suddetta normativa, l'imprenditore agricolo è in grado di donare al consumatore un'immagine più accattivante del settore agricolo, non più legata unicamente alla produzione alimentare, ma anche a valori di carattere ambientale e culturale (es. attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio).
  • Art.4 – Esercizio dell'attività di vendita: mentre in precedenza colui che esercitava la vendita diretta era il "produttore agricolo", oggi questa facoltà passa all'"imprenditore agricolo", il quale è ora in grado di commercializzare anche prodotti non provenienti dalla propria azienda, a patto che i suoi siano comunque prevalenti. Grazie alla nuova norma è quindi incentivata la collaborazione tra aziende agricole, con lo scopo di creare reti di imprese volte allo sviluppo economico delle aree rurali. La nuova disciplina, inoltre, semplifica le procedure per poter esercitare la vendita diretta in azienda, concede alle imprese la possibilità di usufruire del commercio elettronico e libera queste ultime dal rispetto di alcuni vincoli previsti dalle leggi sul commercio.
  • Art.13 – Distretti rurali e agroalimentari di qualità: la norma in questione riconosce all'agricoltura, in quanto attività produttiva legata al territorio, un ruolo che la pone al di sopra di quello prettamente economico, identificandola come settore “chiave” per il risalto della ruralità e del ruolo che essa ricopre all'interno della società. È importante sottolineare come la rete tra attività produttive (agricoltura, commercio, turismo), sia identificata come “imprescindibile” per lo sviluppo del territorio, soprattutto in riferimento alle zone vocate nel settore agroalimentare, in quanto rappresenta l'opportunità più concreta per offrire al consumatore una proposta competitiva sotto tutti i punti di vista (economico, culturale, ambientale, ecc.).
  • Art.14 – Contatti di collaborazione e di promozione con le PA: con questo articolo viene introdotta una nuova tipologia di rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e imprenditori agricoli, la quale si pone come obiettivo il riconoscimento della molteplicità dei ruoli svolti dall'attività agricola all'interno della società (la multifunzionalità), tra cui la manutenzione e la sistemazione del territorio e la salvaguardia del paesaggio, attraverso l'utilizzo della massima semplificazione amministrativa. Grazie a tale normativa, il contratto di collaborazione potrebbe diventare il mezzo fondamentale attraverso il quale facilitare le creazione di distretti agricoli e coinvolgere allo stesso tempo gli agricoltori nella gestione del loro territorio, dando luogo ad investimenti atti al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.
  • Art.15 – Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni: l'Art.15 è, insieme all'Art.1, quello che meglio definisce la svolta sancita dal D.Lgs 228/2001 in quanto, per la prima volta, vengono elencate e valorizzate le attività proprie di un'impresa agricola multifunzionale (manutenzione del territorio, salvaguardia dell'ambiente ecc.), prevedendo per l'agricoltore impegnato nella gestione di tale attività delle convenzioni atte al favoreggiamento dello svolgimento della stessa. In conclusione, la legge orientamento può essere considerata come lo “spartiacque” per la creazione di un nuovo mercato atto a valorizzare i servizi ambientali, sociali ed economici offerti dall'agricoltura alla società e, di conseguenza, come una grande opportunità per l'imprenditore agricolo di applicare tecniche di differenziazione all'interno della propria attività, con lo scopo di percepire redditi extra-agricoli (Finocchio, 2008).
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